142 143 Mustafa Sabbagh Made in Italy© Handle with Care Breaking News - Dall’Italia [Luogo, data] - Made in Italy©: l’offerta dell’eccellenza italiana si fa sempre più variegata, in periodi storici come quello presente, così critici e al contempo tanto invischiati, all’interno di un contraddittorio (per quanto urgente alla contemporaneità) global market. Le celeberrime 3F che hanno reso grande il marchio del Made in Italy© – Fashion, Furniture, Food – si arricchiscono di una nuova F, un nuovo promettente prodotto, che tuttavia, come accade per ogni genere di lancio sul mercato, in prima battuta fatica a essere speso e compreso dal tessuto sociale all’interno del quale è connesso. Moderatamente in allarme, gli esperti di psicologia dei consumi: «Occorrerebbe innanzitutto definire i trattati che regolano l’import/ export del nuovo prodotto – che, nella fattispecie, fanno capo alla Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del F. Redatta nel 1924, approvata dalle Nazioni Unite nel 1959, revisionata nel 1989, a tutt’oggi tale Dichiarazione non riveste ancora i caratteri del vincolo per i singoli Stati, da un punto di vista squisitamente giuridico. Un’urgenza che, visti i caratteri propri del libero mercato e la commerciabilità (unita all’estrema delicatezza) dello stesso prodotto F., occorre chiedere a gran voce alle filiere di controllo del marchio, al fine di modificare dal profondo l’atteggiamento e le abitudini dei buyers e dei consumatori – italiani e non». Cosa significano queste parole, che ci vengono dai diretti esperti del know-how in materia? Presto detto: la suddetta Dichiarazione dei Diritti del F. non rientra, fra i trattati di import/export, all’interno della cosiddetta hard law, totalmente vincolante per i meccanismi internazionali, secondo la quale pacta (o producta, NdR) sunt servanda. Tale Dichiarazione afferisce infatti alla soft law, che regola principalmente la lex mercatoria; dunque, di fatto, F. è un prodotto. ¹ Fanciullo Un prodotto Made in Italy© – pur con tutte le difficoltà di percezione proprie di chi non è ricettivo al cambiamento sociale in atto. Un prodotto da maneggiare con cura – considerandone la fragilità, la duttilità, ma anche l’altissimo potenziale che racchiude: 100% Intelligent Energy. Non una mera mossa di marketing, né tantomeno un tentativo di branding,quantopiuttosto una reale operazione di familiarizzazione col prodotto F. risulta essere quella di Mustafa Sabbagh, esso stesso a suo tempo appartenente alla categoria del prodotto di cui ci stiamo occupando. I suoi still life sulla categoria merceologica in questione, decontestualizzati da qualsiasi tipo di uso e consumo si possa fare di F., sottolineano quanto minime siano, ed esclusivamente attinenti al packaging, le differenze rispetto al prodotto di Denominazione di Origine Controllata, così per come l’abbiamo sempre inteso. Analizzando la curva del PIL da un punto di vista ottimizzatore rispetto ai costi/benefici, tanto esperti micro- quanto macroeconomici concordano, così, nel ritenere il prodotto F. il bene di consumo durevole per eccellenza. Ciò che lo rende durevole è la sua assoluta trasversalità. Ciò che lo rende inestimabile è il suo stesso assortimento. Del resto, le analisi del mercato retailing e quelle del wholesaling parlano chiaro: se le tre dimensioni del consumatore contemporaneo sono 1. l’esperienzialità, 2. le capacità multitasking e 3. il nomadismo transculturale, il management sabbaghiano nell’apporre il marchio Made in Italy© al prodotto F. ha tutti i caratteri della scelta definitiva. Perché il prodotto F.¹ è un investimento sicuro. Perché investire sul Futuro è l’unico Made in Italy© vincente. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. #articolo3 #costituzionedellarepubblica #1948 #madeinitaly© Complimenti per avere scelto Made in Italy©! Nel congratularci con voi per la scelta vincente, ci pregiamo di informarvi che i prodotti, in quanto conformi ai criteri di compatibilità e di assoluta biodiversità, non contengono elementi ritenuti dannosi per il tessuto sociale; al contrario, lo impreziosiscono. Grazie a questa nuova serie di prodotti – virale nella capillarità di diffusione, sicura nella garanzia di durata – sarà possibile raggiungere i risultati desiderati, a patto che se ne leggano attentamente le istruzioni. Made in Italy© AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO • Handle with care / Maneggiare con cura • Evitaredi cercaredimodificare il prodotto inuna opiù sue componenti, pena la contraffazione o l’irreversibile alterazione identitaria • Prodotto soggetto a variazioni, a seconda delle quantità di somatotropina in esso presenti • Conservare lontano da corpi contundenti, materiali incandescenti e fonti ottuse • È assolutamente vietata ogni forma di abuso sul prodotto presentato. �ualsiasi forma di abuso sul prodotto sarà – o dovrebbe essere – perseguibile a norma di legge • Il prodotto non richiede morsettature, o sostegni di alcun tipo (se non quello umano di tipo empatico) • © del prodotto in quanto autodeterminantesi MADE IN ITALY© _ FA� Perché, in termini di pigmentazione, le pelli dei prodotti in catalogo sono diverse tra loro? La pelle è un materiale naturale, quindi le differenze cromatiche e di grana sono caratteristiche intrinseche della natura del prodotto. Il fatto che siano visibili è il vero pregio del prodotto, in quanto unico e non omologato. �uanti prodotti sono presenti nel catalogo Made in Italy©? Il catalogo Made in Italy© presenta solo un campionario dei prodotti. Data la vastità della collezione, risulta pressoché impossibile visionare l’intera gamma dei prototipi, tuttavia è stata studiata una raffinata campagna di viral marketing che li ha piazzati in ogni angolo del mondo. La vera sfida per il consumatore medio starà, dunque, nel sapere innanzitutto riconoscere, correttamente apprezzare e meritatamente valorizzare il prodotto come ciò che realmente è: un IGT 3.0. E se il prodotto presenta dei difetti? E se i difetti fossero nella bilancia? MADE IN ITALY _ ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI GINEVRA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO Considerato che l’umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa, l’Assemblea Generale proclama: Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. �uesti diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia. Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell’adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo. Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità. Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto a un'alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate. Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione. Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figliuoli. Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di aver raggiunto un’età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione o un impiego che nocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o morale. Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili. 1. 2. 3.
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